Come essere in regola
Cos’è la Sicurezza sul lavoro? Alcuni semplici concetti
Sicurezza sul lavoro definizione
“Con salute e sicurezza sul lavoro si indica un insieme di condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che è possibile raggiungere attraverso l’adozione di apposite misure preventive e protettive, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali”
Il testo fondamentale che si occupa di regolamentare la sicurezza sul lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo numero 81 del 09/04/2008).
SALUTE
Stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” (Costituzione dell’OMS). Diritto fondamentale dell’individuo e interesse della comunità (art.32 Costituzione Italiana)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
RISCHIO
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
DANNO
È la conseguenza di un’azione o di un evento che causa UNA LESIONE PROTEZIONE Azione di difesa e tutela contro ciò che potrebbe recare danno
PREVENZIONE
Art. 2 lett. n) del D.Lgs.81/2008 «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;»
Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:
- L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- L’evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- L’adozione di comportamenti e procedure operative adeguate; Il controllo dei luoghi e la segnalazione di situazioni di pericolo etc…
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza una invalidità temporanea, permanente o la morte.
INFORTUNIO IN ITINERE: durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro e viceversa.
MALATTIA PROFESSIONALE
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario durante il corso della vita lavorativa e che da diritto alla tutela assicurativa INAIL come per l’infortunio sul lavoro.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA SICUREZZA SUL LAVORO AZIENDALE:
- Datore di lavoro
- Rspp
- Medico competente
- Rls
- Preposto
- Lavoratori
- Addetti antincendio e pronto soccorso
DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Obblighi del datore di lavoro e del DIRIGENTE
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
- designare preventivamente gli addetti antincendio e primo soccorso;
- tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- formare tutti i lavoratori;
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di pericolo grave,
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
RSPP
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza sul lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
- conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica a fornire ai lavoratori le informazioni
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
MEDICO COMPETENTE
Medico, in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui alla normativa vigente.
- collabora alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa;
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.
LAVORATORE
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
(ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO)
DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE D.M. 10/03/98
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il Datore Di Lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”
Gli addetti antincendio e Primo Soccorso, non sono né pompieri né tantomeno dei medici ma, in virtù della formazione ricevuta, sono dei colleghi che, in caso di emergenza, attueranno le procedure necessarie.
PRIMO SOCCORSO
Per “PRIMO SOCCORSO” si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati.
Per “PRONTO SOCCORSO” si intende invece, l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito
COSA SIGNIFICA GIUSTO SOCCORSO?
- non mettere a repentaglio la propria vita
- non prestare interventi superiori alle proprie capacità
- non farsi prendere dal panico
- contattare tempestivamente i soccorsi
- non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del personale sanitario
La cassetta di Primo Soccorso ed il pacchetto di medicazione devono essere tenuti presso ciascun luogo di lavoro, in posizione facilmente accessibile ed individuabile da segnaletica appropriata. Inoltre devono contenere la dotazione minima indicata dalla normativa, la quale sarà integrata sulla base dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro dal Datore di Lavoro e/o dal medico competente. Il loro contenuto dovrà, inoltre, essere costantemente controllato in modo da garantirne la completezza ed il corretto stato d’uso ed il non superamento delle relative date di scadenza.
ANTINCENDIO
L’incendio è il prodotto di una reazione chimica detta combustione tra una sostanza capace di bruciare detta combustibile e il comburente (generalmente ossigeno).La combustione avviene se coesistono contemporaneamente questi due elementi insieme ad una sorgente di calore (fiammifero, mozzicone di sigaretta, corto circuito etc).
Basta che uno solo dei tre elementi venga a mancare per spegnere l’incendio I prodotti della combustione sono suddivisibili in quattro categorie:
- gas di combustione
- fumo
- fiamme
- calore
I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che RIMANGONO ALLO STATO GASSOSO.
Nella stragrande maggioranza dei casi, LA MORTALITÀ PER INCENDIO È DA ATTRIBUIRE ALL’INALAZIONE DI QUESTI GAS che produce danni biologici per anossia o per tossicità. (monossido di carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato, etc…)
Il fumo è l’elemento più caratteristico dell’incendio, perché ne identifica la presenza anche da GRANDI DISTANZE.
Le fiamme sono caratterizzate da tonalità di colore, che vanno dal bianco al rosso nascente, che ne identificano le temperature delle fiamme

Il calore è dannoso per l’uomo potendo causare disidratazione dei tessuti, difficoltà o blocco della respirazione e scottature.
L’emergenza e’ una circostanza creata da un evento d’origine naturale o provocato dall’uomo che allontana dalle normali condizioni e che può determinare danno a cose e persone attivando un clima di allerta e di urgente bisogno.
In queste situazioni l’importante è “non farsi prendere dal panico”. Come?
NON SCAPPARE, CHIUDI GLI OCCHI PER POCHI SECONDI E RIFLETTI, PENSA CHE NEL TUO PICCOLO PUOI AIUTARE LE PERSONE CHE HAI ACCANTO, FAI UN BEL RESPIRO,SAPPI CHE ANCHE SOLO CHIAMARE I RINFORZI POTREBBE SIGNIFICARE SALVARE QUALCUNO!
Nell’evoluzione dell’incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche:
- FASE DI IGNIZIONE fase principale dell’incendio, dove i vapori delle sostanze combustibili, siano esse solide o liquide, iniziano il processo di combustione e la combustione è facilmente controllabile.
- FASE DI PROPAGAZIONE caratterizzato da bassa temperatura e scarsa quantità di combustibile coinvolta; il calore propaga l’incendio e si determina un lento innalzamento della temperatura, con emissione di fumi.
- INCENDIO GENERALIZZATO (FLASH OVER) brusco innalzamento della temperatura; tutto il materiale presente partecipa alla combustione, la temperatura raggiunge valori elevatissimi (anche oltre 1000 °C) e la combustione è incontrollabile.
- ESTINZIONE E RAFFREDDAMENTO fase finale di conclusione della combustione per Esaurimento (termine dei combustibili) e/o Soffocamento (termine del comburente, solitamente voluta per l’auto estinzione di braceri ad alta temperatura).
NON ASPETTARE CHE SUCCEDA QUALCOSA PER LEGGERE L’ETICHETTA POSTA SULL’ESTINTORE!!!
DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

QUALSIASI ATTREZZATURA DESTINATA AD ESSERE INDOSSATA E TENUTA DAL LAVORATORE ALLO SCOPO DI PROTEGGERLO CONTRO UNO O PIU’ RISCHI SUSCETTIBILI DI MINACCIARE LA SICUREZZA SUL LAVORO
I DPI devono:
ESSERE FORNITI DAL DATORE DI LAVORO
Ma anche:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
1^ categoria: D.P.I. di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danno fisici di lieve entità:
- rischi di danni fisici di lieve entità prodotti da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- contatti con oggetti con temperatura <50°C;
- urti e vibrazioni limitate;
- ordinari fenomeni atmosferici;
- raggi solari.
2^ categoria: Appartengono alla seconda categoria i D.P.I. che non rientrano nella 1° e 2° categoria (es. protezione dell’udito, protezione occhi, capo, mani.)
3^ categoria: D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente DPI che assicurano protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- Trasportare
- Sostenere
- Sollevare
- Deporre
- Spingere
- Tirare
- Portare
- Spostare
Tecniche di movimentazione corrette
- Sapere dove si deve andare
- Verificare che la zona sia libera da ostacoli
- Verificare che i pavimenti siano sgombri, puliti, privi di disconnessioni Mantenere la posizione eretta e non inarcare la schiena
- Non estendere al massimo le braccia al di sopra della testa
- Tronco eretto, il corpo accoccolato e in posizione ben equilibrata
- Movimentare i carichi ad un altezza compresa tra testa e ginocchia
- Evitare movimenti bruschi
- Evitare le torsioni del tronco
I MOVIMENTI RIPETITIVI
Sono tipici delle operazioni di digitazione (ad esempio dattilografia, videoterminali), delle operazioni manuali, delle attività in cui si usano continuamente particolari utensili e delle lavorazioni industriali in cui si effettuano movimenti ripetuti lungo le catene di montaggio.
L’effetto dei movimenti continui e ripetuti delle braccia e/o delle gambe è dannoso per l’apparato muscolo-scheletrico: tra i disturbi più diffusi vi sono le tendiniti, le borsiti, la fatica muscolare al polso, al gomito, alla spalla e al ginocchio.
Il rischio cresce quando il movimento:
- È sempre lo stesso
- Comporta uno sforzo
- Viene effettuato con una postura scorretta
- I tempi di recupero (pause) sono troppo brevi
- Viene effettuato più a lungo del solito
- Si compie più velocemente del solito, con un maggior numero di azioni al minuto In questi casi è importante che la postazione di lavoro venga progettata o adeguata tenendo conto delle esigenze del lavoratore, e organizzando il lavoro in modo tale da eliminare o ridurre la necessità di effettuare movimenti ripetuti.
POSTURE
Lavorare stando fermi, sia in piedi che seduti, è una condizione molto comune. In molti casi, postura fissa e postura sbagliata si sommano, con effetti deleteri per la salute degli arti, della schiena, del collo e delle spalle. La soluzione migliore per combattere questi disturbi è il movimento, utile per “sgranchire” i muscoli e mantenere in buona salute la colonna vertebrale.